Il nuovo sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI

Decreto 4 aprile 2023, n. 59 - Decreto Direttoriale 22 settembre 2023, n. 97

La sigla RENTRI è l’acronimo di Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ossia un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e per la tenuta dei registri di carico e scarico.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Comuni, o loro consorzi, e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Anche i soggetti non obbligati possono comunque iscriversi volontariamente al RENTRI.

SOGGETTI NON OBBLIGATI

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) d) e g) (quindi lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque, fumi, fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) (quindi attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni) a prescindere dal numero di dipendenti;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

SCADENZE

  • Art 13, comma 1, lettera a)

Dal 15 dicembre 2024 ad entro il 13 febbraio 2025:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

- gli enti e le imprese che eseguono il trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti o intermediari di rifiuti;

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti *

  • Art.13, comma 1, lettera b)

Dal 15 giugno 2025 ad entro il 14 agosto 2025:

- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti *

  • Art.13, comma 1, lettera c)

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:

 - i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti *

* Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

CONTRIBUTI E DIRITTI DI SEGRETERIA

L’iscrizione a RENTRI comporta il versamento di un contributo annuale e un diritto di segreteria, per ciascuna unità locale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

L’iscrizione avverrà tramite la piattaforma web messa a disposizione su www.rentri.gov.it con l’utilizzo di strumenti digitali di autentificazione (SPID, CNS, CIE), da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore (presenti e con ruolo di rappresentanza nel registro imprese).

NUOVO MODELLO DI REGISTRO DI CARICO E SCARICO

  • In formato cartaceo:

- A partire dal 13 febbraio 2025, fino alla data di iscrizione al Rentri (ai produttori con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI)

- Tramite format stampato direttamente dal portale Rentri e vidimato prima della compilazione dalla Camera di Commercio competente per territorio. Il nuovo modello è scaricabile a partire dal 4 novembre 2024.

  • In formato digitale:

- A partire dalla data di iscrizione al Rentri (a partire dal 13 febbraio 2025 per il primo gruppo di imprese obbligate)

- Vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio competente tramite assegnazione di un codice univoco attraverso l’apposita applicazione di vidimazione digitale.

NUOVO MODELLO DI FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

  • In formato cartaceo

- Dal 13 febbraio 2025

- Generato dall’applicazione disponibile nel portale Rentri, previa iscrizione o registrazione dell’impresa, già vidimato con codice univoco (la vidimazione digitale sarà possibile a partire dal 23 gennaio 2025)

- Novità: Non sarà più su carta a ricalco in 4 copie, bensì dovrà comporsi di 2 copie fotostatiche sottoscritte dal produttore e dal trasportatore: una rimarrà al produttore e una accompagnerà il rifiuto durante il trasporto. Una copia di quest’ultima, una volta firmata dal destinatario, sarà trasmessa dal trasportatore al produttore mediante:

• Consegna diretta

• PEC

• Servizio di invio messo a disposizione dal Rentri.

TEMPISTICHE:

  • Fino al 12 febbraio 2025 il formulario di trasporto si tiene con i modelli “vecchi”, definiti dal D.M. 145/1998 in formato cartaceo.
  • Dal 13 febbraio 2025 e fino al 12 febbraio 2026 il FIR si tiene ancora in formato cartaceo con il nuovo modello da vidimare digitalmente (eventuali FIR stampati secondo il “vecchio” modello di cui al D.M. 145/1998, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati).
  • Dalla data unica del 13 febbraio 2026 i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale.

 Dal 13 febbraio 2025 i produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei, seppur con il nuovo modello.

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