Patente a punti nei cantieri

Legge 29 aprile 2024, n. 56 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Sono seguiti il D.M. 132/24 e la Circolare 4/2024

INTRODUZIONE ALLA PATENTE A PUNTI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132, intitolato "Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili". Questo decreto stabilisce il sistema della patente a crediti, spesso denominata "patente a punti", che fungerà da nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/08. Si basa sull’articolo 27 del medesimo decreto, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso crediti.

Il decreto n. 132/2024 entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere la patente a punti, secondo il Decreto n. 132/2024, sarà presentabile tramite un procedimento digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile a partire dal 1° ottobre 2024.

I soggetti interessati comprendono le imprese e i lavoratori autonomi attivi nei cantieri temporanei o mobili. Sono escluse le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, così come le imprese che possiedono certificazioni SOA di categoria pari o superiore alla terza.

Le imprese e i lavoratori autonomi obbligati dovranno accedere online al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure è possibile delegare un altro soggetto a farlo per conto del richiedente, a condizione che la delega sia in forma scritta.

È obbligatorio informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell’avvenuta presentazione della domanda entro 5 giorni dal deposito.

Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare domanda per ottenere la patente a crediti tramite il portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/

Il portale permetterà, per ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione delle specificità dei casi, di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da determinati requisiti.

In fase di prima applicazione, sarà possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. 81/08, qualora previsti dalla normativa vigente. L’invio di tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà avvenire tramite PEC, utilizzando il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC avrà validità fino al 31 ottobre 2024. L’operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 31 ottobre 2024.

Dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere sulla base della sola trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva via PEC; sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA PATENTE A PUNTI

Nella procedura di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

2. Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se necessario secondo la normativa vigente;

5. Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997;

6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se previsto.

Per ottenere la patente, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare domanda attraverso il portale dell’Ispettorato del Lavoro, autocertificando i requisiti previsti dall’articolo 27 del D.lgs. 81/08:

- Alcuni requisiti, come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il DURC e la certificazione di regolarità fiscale, possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;

- Gli altri requisiti, come l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP, devono essere attestati mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Durante l’esame della domanda, le imprese e i lavoratori autonomi possono continuare a operare nei cantieri temporanei o mobili, a meno che non ricevano comunicazioni contrarie dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Se, a seguito di controlli successivi al rilascio della patente, vengono accertate dichiarazioni non veritiere riguardanti uno o più requisiti, la patente può essere revocata. In questo caso, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca.

PUNTEGGIO DELLA PATENTE: INIZIO, DECURTAZIONI E INCREMENTI CREDITI

Ogni impresa o lavoratore autonomo inizialmente ha 30 punti nella patente.

Il punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle normative di sicurezza, secondo la tabella di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. 81/08. Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l'impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili.

Il punteggio della patente a crediti può essere incrementato fino a un massimo di 100 punti, in base a requisiti predefiniti e individuati nella "TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI" allegata al Decreto n. 132/2024, che può essere scaricata in calce alla presente comunicazione. Gli incrementi possono derivare da:

1. Storicità dell’azienda, fino a 10 crediti;

2. Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: 1 credito per ciascun biennio, fino a un massimo di 20 crediti;

3. Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a un massimo di 30 punti (ad esempio: sistema di gestione della sicurezza certificato secondo la ISO 45001, formazione aggiuntiva dei lavoratori, investimenti per soluzioni tecnologicamente avanzate, almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLS o RLST, ...);

4. Ulteriori attività, investimenti o formazione, fino a un massimo di 10 punti (es.: dimensione dell’azienda, possesso di SOA in classifica I o II, formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, requisiti reputazionali, ...).

Le aziende potranno presentare richiesta di riconoscimento dei crediti aggiuntivi, oltre ai 30 iniziali, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° gennaio 2025.

Se il requisito è conseguito dopo la presentazione della domanda, i crediti aggiuntivi saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa trasmissione telematica della documentazione necessaria sul portale dell’Ispettorato.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, la perdita del requisito comporta la sottrazione dei relativi crediti.

SANZIONI

Lavorare senza patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro, oltre all'impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro.

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