DDL 1264 "Disposizioni in materia di lavoro" 11 dicembre 2024

L'11 dicembre 2024 il Senato ha approvato definitivamente il DDL 1264 recante "disposizioni in materia di lavoro" che introduce novità per il mondo del lavoro ed alcune modifiche in tema di salute e sicurezza, in particolare al D.Lgs. 81/08:

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 14)

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato

della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l’anno in corso

VERIFICA REQUISITI DEI MEDICI COMPETENTI (Art. 38)

Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti di medico competente, ai fini della permanenza nell’elenco stesso dei medici competenti.

MODIFICHE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

  • La visita medica preventiva può essere eseguita anche in fase pre-assuntiva
  • Visite mediche per assenze dopo sessanta giorni di assenza continuativi,  sono eseguite qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente.  Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva

USO DI LOCALI SOTTERRANEI (Art. 65)

  • È consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 81/08
  • Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo;

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