La legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” ha previsto lo slittamento al 30 novembre 2023 del termine per completare gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022.
La disposizione vale sia per i beni strumentali materiali “4.0”, riconducibili all’elenco di cui all’Allegato "A" della Legge di Bilancio 2017, sia per quelli di tipo “tradizionale” (non “4.0”), materiali ed immateriali.
Per ultimare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022, l’originaria scadenza del 30 giugno 2023 − prevista dall’art. 1, comma 1055, della L. n. 178/2020 − era già stata spostata al 30 settembre 2023 dall’ultima Legge di Bilancio (art. 1, comma 423, L. n. 197/2022); ora, secondo quanto previsto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 12 del Decreto alle imprese vengono concessi altri due mesi, essendo stato fissato al 30 novembre 2023 il termine di effettuazione degli investimenti, di norma coincidente con il momento della consegna dei beni.
Osservando tale tempistica, per gli investimenti validamente prenotati entro il 31 dicembre scorso il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022, anziché con quelle previste per il triennio 2023-2025, che risultano dimezzate (art. 1, comma 1057-bis, L. n. 178/2020).
Nessun prolungamento è stato invece previsto per l’arco temporale entro cui vanno completati gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, compresi nell’Allegato "B" della L. n. 232/2016 (software, piattaforme, applicazioni): resta fermo il termine ultimo del 30 giugno 2023 per effettuare gli investimenti prenotati alla data del 31 dicembre 2022, maturando il bonus nella misura incrementata al 50% del costo sostenuto, entro 1 milione di euro di investimenti complessivi.