Credito d'imposta Transizione 4.0: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni ex ante ed ex post

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 69 del 7 marzo 2024, ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle comunicazioni "ex ante" ed "ex post" per la fruizione del credito d'imposta Transizione 4.0, introdotte dal Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate afferma che per tutti gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024 sono necessari sia la comunicazione preventiva, sia la comunicazione consuntiva , da inviare al completamento degli investimenti per aggiornare i dati già trasmessi. La doppia comunicazione, precisa l'Agenzia, è obbligatoria anche nel caso in cui l'ordine vincolante al fornitore del bene – che va considerato per stabilire la data iniziale del periodo di investimento, da inserire nella comunicazione al GSE – risalga a una data antecedente l'entrata in vigore del DL n. 39/2024 : sono esclusi dall'obbligo della comunicazione “ex ante” i soli investimenti realizzati, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, entro il 29 marzo 2024.

Per tutti gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, pertanto, la trasmissione della comunicazione preventiva non è legata a una scadenza tassativa, essendo sufficiente che il suo inserimento nel portale GSE preceda l'invio della comunicazione conclusiva; il requisito fondamentale per poter utilizzare in compensazione il credito d'imposta resta la presenza di entrambe le comunicazioni, alla cui corretta trasmissione è subordinata l'effettiva fruizione del beneficio.

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