La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.
L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
L’agevolazione Beni strumentali ("Nuova Sabatini Capitalizzazione") è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, oltre a rispettare i requisiti, alla data di presentazione della domanda:
Le spese ammissibili nella Nuova Sabatini sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione in leasing di beni strumentali che l'impresa intende utilizzare nella propria attività produttiva. Questi beni devono essere nuovi di fabbrica e devono essere classificabili, nello stato patrimoniale dell'impresa alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del Codice civile; a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale (non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari) e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui finanziamenti.
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).
Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
L’impresa presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dall’impresa, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento all’impresa
La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento all’impresa, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.